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Annullato provvedimento della questura a Prato

Una impresa, difesa dagli avvocati Cino Benelli, Alessandro Domenicali e Irene Cecchi, titolare all’epoca dei fatti di licenza rilasciata dalla Questura di Prato per una sala VLT, è stata destinataria di un provvedimento di sospensione per dieci giorni del titolo per avere omesso la registrazione degli utenti e la riproduzione dei documenti.

Il provvedimento è stato impugnato e con decreto presidenziale, reso nella medesima giornata, è stata accolta la richiesta di misure cautelari provvisorie.

Il decreto cautelare è stato successivamente confermato ed annullato il provvedimento questorile.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana è stato quindi chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’emanazione del menzionato provvedimento.

Il danno richiesto è “costituito anzitutto dalla lesione all’immagine ed alla reputazione commerciale conseguente al risalto mediatico che ha avuto l’emanazione del provvedimento de quo, di cui la ricorrente chiede il risarcimento anche in via equitativa; essa inoltre chiede il ristoro del lucro cessante e del danno da perdita di chance non solo relativamente all’utile economico che avrebbe potuto ritrarre nel periodo di chiusura sofferto, ma anche per la minore affluenza della clientela in periodi successivi alla riapertura ed al conseguente sviamento verso altri esercizi. Inoltre chiede il ristoro delle spese sostenute per la remunerazione del personale dipendente e per l’inutile pagamento del canone di affitto dei locali nel periodo di chiusura. Sulla somma liquidata chiede la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”.

L’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno si è costituita e all’udienza del 21 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è risultato parzialmente fondato, “indubbiamente la Questura di Prato ha emanato un provvedimento illegittimo”, il TAR riconosce che “Sussiste anche il danno in capo alla ricorrente, poiché con il provvedimento illegittimo è stato reciso il rapporto tra la stessa e il bene della vita nato dalla licenza originariamente rilasciata dalla Questura di Prato”, “Sussiste inoltre il nesso di causalità tra danno e provvedimento illegittimo ed anche l’elemento soggettivo poiché la ricorrente aveva effettivamente rappresentato all’Amministrazione, in sede di intervento procedimentale, che era in corso la regolarizzazione e che l’applicazione della sospensione sarebbe stata misura sproporzionata”.

In conclusione, la Questura di Prato dovrà corrispondere alla ricorrente la somma di XXX oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per l’inutile pagamento del canone locatizio e per l’inutile pagamento della dipendente; a ristoro del danno all’immagine della ricorrente dovrà pubblicare, a proprie spese, un estratto della sentenza sulla cronaca locale di Prato dei quotidiani “Il Tirreno” e “La Nazione”, con espressa richiesta che venga pubblicato, rispettivamente, a pagina 1 e 4.

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