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Gestore di apparecchi addio? Arriva il distributore

Rileggendo le poche norme sui giochi inserite nella Legge di Stabilità 2018, qualche domanda ce la siamo posta a proposito del registro informatizzato dei distributori e degli esercenti di gioco che sarà istituito in ADM. Perché da un lato sembrerebbe una sorta di “super-elenco” che va oltre quello dei Ries, estendendosi, finalmente, agli operatori di tutte le attività di gioco. Dall’altro, suona un po’ come un “casellario giudiziario”, che renderà più semplice la compilazione della “fedina penale” delle figure contemplate, a cui potranno accedere le forze dell’ordine e concessionari. In sostanza: si tratta solo di un ulteriore passaggio verso la messa in sicurezza definitiva del sistema gaming italiano, …

Rileggendo le poche norme sui giochi inserite nella Legge di Stabilità 2018, qualche domanda ce la siamo posta a proposito del registro informatizzato dei distributori e degli esercenti di gioco che sarà istituito in ADM.

Perché da un lato sembrerebbe una sorta di “super-elenco” che va oltre quello dei Ries, estendendosi, finalmente, agli operatori di tutte le attività di gioco. Dall’altro, suona un po’ come un “casellario giudiziario”, che renderà più semplice la compilazione della “fedina penale” delle figure contemplate, a cui potranno accedere le forze dell’ordine e concessionari.

In sostanza: si tratta solo di un ulteriore passaggio verso la messa in sicurezza definitiva del sistema gaming italiano, o c’è qualcosa di più?

In comune col Ries, tale registro ha gli esercenti, i quali con ogni probabilità dovranno mantenere tutte e due le iscrizioni – visto che nel comma 1060 della Legge di Stabilità è indicata espressamente l’interconnessione fra il registro in oggetto e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli –.

Vero è che l’iscrizione al Ries ha una valenza meramente autorizzatoria, mentre il registro informatizzato ha una concezione e finalità diverse, precipuamente di controllo e sorveglianza. Però, viene da dire, la convergenza delle due situazioni sarebbe stata la soluzione più saggia, anche perché l’ulteriore aggravio delle incombenze (e dei relativi costi, figuriamoci se non sarà così!) è proprio l’ultima cosa che gli esercenti vorrebbero.

Ancor più nebulosa è la questione dei distributori: chi sono, di fatto? A ben vedere, come figura giuridica il distributore appare per la prima volta nella nomenclatura giuridica del settore gaming, e questo ci porta ad una riflessione più ampia e approfondita.

Dal punto di vista strettamente lessicale, il distributore è essenzialmente un tramite fra chi produce un bene o un servizio e chi lo vende. Ma in nessuna delle filiere dei singoli prodotti di gioco esiste attualmente un ruolo assimilabile a quello del distributore, così inteso.

Infatti, il nostro sistema è basato su un regime concessorio per così dire onnicomprensivo, dove albergano concessionari di prodotto, concessionari di vendita (che non sono assimilabili agli esercenti allo stato puro, vedi i corner e i negozi, o le sale bingo) e concessionari di servizio. Ora, se è vero che i vari network richiedono delle figure professionali (agenti commerciali) che facciano da tramite col punto vendita, è altrettanto vero che essi non possono essere intesi come distributori, dato che il distributore è, normativamente, il concessionario.

Allora, dopo averci girato tanto attorno, l’unica possibilità è che il termine vada a collocarsi nella filiera degli apparecchi da gioco. Gergalmente parlando, in questo ambito, il distributore è sempre stato quello che si occupa della vendita delle macchine, fase che si concretizza con l’ottenimento del “nulla osta di distribuzione” da parte del produttore o importatore.

D’altra parte, nel sin troppo articolato modello Ries, il distributore come sopra descritto ricade nella figura prevista dalla Sezione A-sottosezione B: possessore ovvero detentore apparecchi comma 6 lett. a) o 6 b) che non svolge attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell’importo residuo.

Pur atteso questo, la sensazione forte è che per distributore, la Stabilità 2018 intenda ben altro: il “gestore storico” degli apparecchi, giuridicamente definito Terzo Incaricato alla Raccolta, che attualmente è vincolato al concessionario – titolare del nulla osta di esercizio – da “una sorta di «contratto di subconcessione», che, naturalmente, non ha ad oggetto la concessione in sé, bensì comporta il semplice trasferimento al subconcessionario delle facoltà delegatagli dal Concessionario.” (affermazione dell’Avv. Andrea Strata, Coordinatore Scientifico Lexandgaming).

Chiaro è che se il “gestore storico” venisse riconfigurato come distributore, anche l’idea di un rapporto di subconcessione, per quanto “in pectore”, verrebbe completamente a svanire. In altri termini, proprio perché trattasi di distributore, egli dovrebbe essere considerato niente più che un puro e semplice organo del concessionario, per quanto mantenga la propria ragione sociale.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili. Innanzitutto, decadrà l’esistenza del T.I.R. come figura professionale, rimanendo sul campo l’esercente e, per l’appunto, il distributore.

Il vecchio gestore finirà col perdere quel minimo di autonomia imprenditoriale che gli era rimasto nell’attività di distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, salvo poi recuperarla parzialmente o in toto qualora il concessionario gliela conceda, nell’ambito del contratto. Magari, come parte integrata una volta per tutte al concessionario, egli potrà sentirsi non più come l’elemento scomodo e vituperato della filiera, bensì come un vero e proprio “centro autorizzato” del concessionario stesso, con indubbie ricadute positive in termini di immagine, di credibilità e di interfacciamento all’amministrazione, se non pure in chiave di margini operativi.

Se il discorso è valido, sarà interessante vedere se e come muterà il rapporto triangolare concessionario-distributore-esercente e quali saranno gli eventuali effetti sull’istituto della responsabilità solidale (nel comma 1060 vi è già una previsione che esclude quella del concessionario in particolari circostanze). Ma qui non è il caso di spingersi oltre.

Più ipotizzabile è che l’iscrizione al registro, per il distributore (e per l’esercente) sarà vincolata a situazioni pregresse: ad esempio, chi è stato colpito da provvedimenti di sospensione o si è visto rescindere il contratto per inadempienze di vario tipo, rischia di non ottenerla. Ancora peggio chi è stato coinvolto in operazioni di riciclaggio di denaro.

A questo punto, potremmo addirittura pensare che il “repulisti” che i concessionari stanno facendo da qualche tempo a questa parte nei confronti dei TIR-proprietari degli apparecchi sia anche funzionale alla nascita del nuovo soggetto distributore.

Altro effetto collaterale preventivabile è che le associazioni di rappresentanza, soprattutto quelle fondate sui “gestori”, saranno totalmente svuotate nei loro attuali fini statutari. Infatti, il distributore sarebbe rappresentato in tutto e per tutto dal concessionario.

La domanda conclusiva che ci poniamo è: rilevato che il comma 1060 indica genericamente i distributori e gli esercenti di gioco, per gioco così genericamente indicato, dobbiamo intendere pure quello rientrante nel puro intrattenimento?

Fonte: MC – PressGiochi

 

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