Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha accolto il ricorso del gestore di un centro scommesse contro la Questura di Venezia che “ha negato al ricorrente l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 643 della legge n. 190/2014, sul presupposto delle relazioni di parentela e delle frequentazioni dell’istante con soggetti pregiudicati, della circostanza che il tipo di attività richiesta ben si presta ad illecite movimentazioni di denaro, del fatto che i locali possono considerarsi facile ed idoneo luogo di incontro o di contatto, anche mediato tra appartenenti alla criminalità organizzata”.
Secondo il TAR “l’atto impugnato sconta un evidente deficit istruttorio e motivazionale, essendo stato emesso senza il dovuto accertamento di tutte le circostanze e gli elementi oggettivi degli episodi evocati: conseguentemente il ricorso va accolto, le spese potendo essere compensate in ragione della peculiarità della controversia”.
Lo Staff: CifoneNews