Il quadro giurisprudenziale in materia di scommesse si pregia di un importante pronuncia del 16.11.2016 della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, che ha annullato, con rinvio per un nuovo esame al tribunale di merito, l’ordinanza con cui il Tribunale di Trani aveva rigettato l’istanza di Riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito ai danni di un’agenzia affiliata alla Società Betsolution4U Ltd.
A seguito della fissazione dell’udienza camerale discussa in data 22.02.2017 dall’Avv. Rossana Fallacara, Presidente ACOGI, il Tribunale di Trani è stato, questa volta, chiamato a pronunciarsi su un particolare aspetto discriminatorio e precisamente, su indicazione della Corte di Cassazione, in ordine “al grado di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione per Betsolution alle gare indette con il d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla Corte di Giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche
del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile dai criteri legali all’id quod plerumque accidit”.
Nell’esercizio dei poteri ex lege previsti per la fase dell’impugnazione cautelare, la Cassazione demanda al Tribunale di Trani il compito di “verificare, nel concreto, se la misura della cessione per effetto dell’operatività solo dietro espressa richiesta dell’Amministrazione non ecceda sul perseguimento dell’obiettivo di scoraggiare l’attività illegale.”
Con Ordinanza resa nota nelle motivazioni in data 10.03.2017, il Tribunale del Riesame di Trani, richiamando una serie di presupposti fattuali ricorrenti nel caso esaminato, afferma la liceità dell’agenzia barlettana precisando che “non integra il reato di cui all’art. 4 della L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dei bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE”.
Il Tribunale di Trani inoltre, relativamente alla clausola contenuta nel Bando Monti di cessione a titolo non oneroso dei beni utilizzati nella raccolta di scommesse, nel rispetto delle garanzie comunitarie richiamate dalla Suprema Corte di Cassazione conclude per l’annullamento del decreto di sequestro probatorio, in ragione della sproporzione della misura cautelare ictu oculi dedotta.
“In base all’id quod plerumque accidit, il carattere non oneroso di una cessione forzata contrasta con il criterio di proporzionalità quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, e meno antieconomiche anche in ragione dei complessivi investimenti strumentali al fine operati.”
Sono aspetti interessanti, quelli evidenziati dal Tribunale tranese che, unitamente all’ordinanza di annullamento, aprono il varco ad una serie di eccezioni difensive che saranno sottoposte al vaglio del giudicante competente nel procedimento penale nel quale l’ex titolare del centro è tenuto a difendersi- chiosa il difensore di fiducia Avv. Rossana Fallacara.