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Ferrauto: “I ctd possono rescindere anticipatamente contratto Stanleybet?”

Giulio Ferrauto (http://cifonenews.comma3.com/chi-vince-con-bookmakers-come-stanleybet-paga-tassa-irpef-la-denuncia-di-ferrauto/), in nome e per conto anche di un gruppo di gestori di centri scommesse, questa volta sottopone alla nostra attenzione un aspetto molto delicato emerso nel Forum Infobettig (https://www.infobetting.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=48228&p=1546509#p1546509): l’eventuale rescissione anticipata di un contratto Stanleybet e le ipotesi di richieste di risarcimento danni.

A tal proposito riceviamo e pubblichiamo:

RESCISSIONE ANTICIPATA CONTRATTO STANLEYBET”
In tale commento si richiama l’altro articolo di Cifonenews del 02 Gennaio 2020, aggiungendo che nel 2020, si potrebbe valutare una RESCISSIONE ANTICIPATA per sopravvenuti concreti rischi di controlli sulle transazioni finanziarie per le vincite e conseguente imposizione IRPEF .

I gestori dei CTD Stanleybet, infatti, si troverebbero nel dover scegliere se informare o meno i loro clienti scommettitori di questi rischi, e per questioni morali (non escludendo possibili responsabilità civili), potrebbero decidere di “non tacere” su tali rischi, informando i clienti, e perdendoli automaticamente.

Da qui, la volontà e la scelta motivata di recedere dal contratto.

Da valutare anche una richiesta di danni alla Stanleybet, previa analisi del contratto in essere, se non verserà autonomamente l’imposta unica prevista, come fa, ad esempio, la BetN1, ma con modalità verificabili dai Monopoli di Stato, come, ad esempio, la registrazione di tutte le scommesse in un server a loro accessibile, così da togliere ai singoli gestori ogni responsabilità.

Anche questa eventuale responsabilità, morale e civile, dei gestori di CTD dovrebbe avere il giusto risalto sugli organi di informazione, per permettere loro la possibilità di fare delle scelte consapevoli. Il tutto in aggiunta ai rischi che corrono gli stessi scommettitori quando giocano in bookmaker che non pagano l’imposta unica, e pertanto le loro vincite, non essendo tassate alla fonte, sono soggette ad IRPEF”.

La Redazione

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