La Terza sezione penale della Corte di Cassazione conferma la condanna disposta nei confronti del titolare di un ctd di Monserrato, in provincia di Cagliari, sorpreso nel 2011 a raccogliere scommesse senza alcun titolo concessorio. “Il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione alla Questura, ma non l’aveva conseguita, continuando comunque a esercitare l’attività di raccolta delle scommesse, pur in assenza del titolo abilitativo richiesto, nell’evidente consapevolezza della illiceità del proprio comportamento” è la motivazione della sentenza. I giudici di Cassazione hanno ricordato una parte di giurisprudenza in materia “secondo cui chi opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del R.D. 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminali”. Con riferimento alla lunga letteratura giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea alla quale spesso si è approdati (vedi sentenza Costa– Cifone, ndr) la Cassazione ha sottolineato come, a partire dalla sentenza Placanica del 2007 , la Ce “ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controllo effettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell’intermediario che opera in Italia”. Al contrario, sono illegittime “le sole restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione”. Di conseguenza, la norma che “impone il preventivo rilascio della licenza in sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario”.
La Redazione