ultime notizie

Attualità, Attualità e Politica, Cultura, Economia, Editoriale, Gaming, Giurisprudenza, In Evidenza

Restyling: Cifone News Blog

Attualità, Attualità e Politica

Richiesta di processo per Luciano Canfora perchè “diffamò” Giorgia Meloni. Il sostegno delle associazioni

Attualità, Attualità e Politica, Gaming

Al Senato il convegno ‘Nuovo allarme ludopatia con l’apertura di nuove sale da gioco’

Attualità, Forze dell'ordine

Bari, inchiesta su truffa per ottenere fondi pubblici di ‘Garanzia Giovani’. Perquisizioni

Attualità

Continuano a tremare i comuni flegrei. Circa 90 terremoti in 24 ore

Attualità, Forze dell'ordine, Gaming

Matera: 150mila euro di sanzioni per gioco d’azzardo illegale

Manifestazioni sportive e violenza: presentato al Governo dossier

Il Governo avrebbe 12 mesi di tempo per adottare un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi. E’ quanto previsto nel dl “Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive”.

Nel dossier “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” sul contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, pubblicato alla Camera si legge: “i primi criteri di delega prevedono la ricognizione, il Riordino anche della materia penale e processuale coordinamento (lettera a), e l’armonizzazione della normativa (lettera b), anche penale e processuale, non disciplinata dai codici in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive. Il coordinamento e l’armonizzazione della suddetta normativa con le disposizioni vigenti. […]Il riordino ed adeguamento interesserà, in particolare, le disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), più volte nel tempo oggetto di interventi d’urgenza da parte del legislatore (da ultimo, appunto, con il decreto-legge n. 53 del 2019). Oltre a profili penali sostanziali (con la previsione di numerosi reati commessi in ambito sportivo: dalla frode, alle scommesse clandestine, alla violenza su persone o cose, al possesso di armi e strumenti atti a offendere, al lancio di oggetti e artifizi pirotecnici, allo scavalcamento e invasione di campo, all’esposizione di striscioni razzisti), la legge del 1989 concerne specifici aspetti processuali, con particolare riferimento ai ricorsi amministrativi avverso l’irrogazione del Daspo da parte del questore; al giudizio di convalida dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di PS nel corso della giornata di svolgimento della manifestazione sportiva; alle ipotesi di arresto in flagranza differita; alla possibilità, in relazione a determinati reati, di ricorso al giudizio direttissimo; al “giudizio” del questore sulla riabilitazione del soggetto sottoposto al Daspo. Ulteriori disposizioni sono contenute nella cosiddetta legge Mancino (L. 205 del 1993) – che ha previsto, tra l’altro (art. 2): la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con i citati emblemi o simboli di (la pena per il contravventore è l’arresto da tre mesi ad un anno). Va poi ricordato – continua il testo del dossier – il Dl n. 8 del 2007 (art. 2-bis) che vieta striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (arresto da tre mesi a un anno) e inibisce alle società sportive, di agevolare con contributi, sovvenzioni, facilitazioni (ad es. per la fornitura di biglietti) persone condannate per violenza nelle manifestazioni sportive o colpite da Daspo (art. 8). Ulteriori principi e criteri per l’attuazione della delega attengono agli Obblighi delle società sportiveobblighi in capo alle società sportive (comma 3); il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia. Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo. In proposito si ricorda che l’ art. 8, comma 1, del D.L. 8/2007, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, vieta alle società sportive di corrispondere determinati benefici (sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio) ai soggetti destinatari di Daspo, di misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi nonché ai pregiudicati per specifici reati, finché non intervenga la riabilitazione”.

La Redazione

Condividi

Articoli correlati

Video