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Tar Veneto: ‘Il distanziometro non vale per le sale scommesse’

Tar Liguria respinge ricorso operatore: distanziometro valido anche per attività di raccolta scommesse

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro Ministero dell’Interno e Comune di Sanremo (IM) in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura della Provincia di Imperia con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse in virtù di titolo autorizzatorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per conto del concessionario.

“Considerato che – spiegano i giudici – i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 sembrerebbero riguardare in generale il gioco lecito, e dunque anche i locali ove si effettui la mera raccolta delle scommesse sportive, pur senza la presenza di apparecchiature da intrattenimento slot machines o video lotteries (Cons. di St., III, 26.3.2021, n. 2579);

considerato che l’attività cui è succeduta la ricorrente era legittimata in forza della comunicazione di cui all’art. 1 comma 644 della L. n. 190/2014, ma non era autorizzata ex art. 88 L. n. 773/1931, né era collegata al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sicché non può parlarsi, propriamente, della prosecuzione di una “medesima” attività, ovvero di una semplice “voltura” della licenza di pubblica sicurezza; considerato altresì come, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase cautelare, appaia prevalente quello pubblico alla tutela della salute (art. 32 Cost.) dei soggetti più vulnerabili. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), rigetta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Spese della fase cautelare compensate”.

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