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Senato, ultimi ritocchi alle misure sul gioco previste nel Decretone. Si va alla Camera.

Esaminati al Senato gli emendamenti al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 si attendono ora le dichiarazioni di voto e il voto finale; il testo passerà quindi all’esame della Camera. Respinta la proposta di modifica presentata dal sen. Vitali che riconosce alle ricevitorie delle lotterie ad estrazione istantanea un aggio del “5,71 per cento per l’anno 2019, pari al 6 per cento per l’anno 2020 e 6,25 per cento per l’anno 2021”. 

Accolto invece, come raccomandazione, l’ordine del giorno presentato dal senatore Endrizzi. Il testo chiede al Governo di estendere “l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d’azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l’impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute”; e di introdurre, invece della tessera sanitaria, la tessera del giocatore “ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza”. 

Ecco una sintesi delle misure sul gioco previste nel decretone:

La card sul reddito di cittadinanza non si potrà usare per giocare, questo con la ” finalità di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo (Dga)”, dispone l’articolo 5

Aumenta anche il corrispettivo per il rilascio di titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento, con la previsione di un versamento una tantum. Il testo dispone: “Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio”. Inoltre, in vista “della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lett. b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito. con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto”. Aumenta anche il corrispettivo per il rilascio di titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento, con la previsione di un versamento una tantum. Il testo dispone: “Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio”. Inoltre, in vista “della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lett. b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito. con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto”.

Crescono anche gli acconti dovuti a titolo di Preu per il sesto bimestre dell’anno 2019. “Per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni”.

Il Governo punta anche a “contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico”, inasprendo le pene e conferendo ulteriori compiti, in materia, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A tali fini, “all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “con la reclusione da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.”; b) le parole “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei monopoli”; c) è aggiunto il seguente comma: “4 quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale”.
2. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente lettera: “f quater) Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni”.

 Il testo prevede infine l’aumento della ritenuta sulle vincite del 10&Lotto. In dettaglio, la ritenuta “sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’undici per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa”.

La Redazione

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