Dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea sul caso Stanleybet arriva immediata la reazione di Daniela Agnello, legale di Stanleybet Malta Limited e Stanleyparma. “La sentenza appare in contrasto con la giurisprudenza resa dalla stessa Corte di Giustizia nelle sentenze Gambelli, Placanica, Costa Cifone e Laezza. Nelle precedenti sentenze si chiarisce che l’attività dei centri Stanleybet è analoga a quella delle ricevitorie italiane dei concessionari e si statuisce che la sanzione penale non può trovare applicazione (punto 85 Costa Cifone)“(http://cifonenews.comma3.com/processo-goldbet-ripamonti-la-sentenza-costa-cifone-e-quella-che-fa-la-differenza-non-si-puo-prescindere-dai-suoi-contenuti/)
La Corte di giustizia europea infatti si è espressa a favore dell’imposta unica sulle scommesse per Ctd e operatori, sentenziando: “L’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”.
Il legale della Stanleybet non ci sta e aggiunge: “Oggi la Corte per giustificare l’imposizione fiscale, in maniera inedita, asserisce che il centro italiano non si trova in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. La Corte fa riferimento agli obiettivi della legge di Stabilità e nella specie a quello di contrastare le attività di gioco illecito (v. art. 1, co. 64, legge 220/2010: ‘… rendere più efficaci ed efficienti l’azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi …’). Appare evidente, quindi, che la Corte per giustificare la normativa italiana in materia di imposta unica sia entrata in contraddizione con se stessa. La sentenza Stanleyparma contrasta con la giurisprudenza della stessa Corte resa sulle questioni penali. La sentenza di poche righe rimanda agli obiettivi della legge dimenticando le sentenze rese già in precedenza. Per le annualità 2011/2015 – aggiunge l’Agnello – si devono, quindi, chiedere ulteriori lumi interpretativi alla luce dell’intera giurisprudenza della Corte”.
La Redazione