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CDS respinge ricorso sala slot: “Limitazione orari: nessuna restrizione del principio di libertà economica”

La limitazione degli orari di apertura non costituisce un’indebita restrizione del principio di libertà economica nell’esercizio di un’impresa“. E’ quanto sentenziato dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un operatore di gioco per l’annullamento della pronuncia del TAR a proposito del regolamento sul gioco del Comune di Cinisello Balsamo (MI) che introduce limitazioni di orario al funzionamento delle slot. Per il CDS “non vi è alcun contrasto tra la disciplina comunale contestata ed una supposta disciplina nazionale introdotta dalla L. 23/2014. Si tratta di una legge delega in cui art. 14 fissava i principi cui si sarebbe dovuto attenere il legislatore delegato nel regolare la materia dei giochi anche per quello che riguarda la regolamentazione dell’attività dei titolari di licenze ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. La disciplina attuativa di tale legge – si legge – non è mai stata approvata ed anche l’intesa della Conferenza Stato regioni del 7 settembre 2017 non è mai stata tradotta in nel previsto decreto ministeriale che costituisse un indirizzo certo per i Comuni. Non esiste quindi una disciplina vigente che preveda una regolazione degli orari di apertura più favorevole all’appellante. La limitazione degli orari di apertura non costituisce un’indebita restrizione del principio di libertà economica nell’esercizio di un’impresa, ma una modalità di contemperamento tra due contrapposte esigenze: da un lato perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione degli investimenti economici fatti per aprire l’attività attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, contando di vedere riconosciuto il principio dell’affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio; dall’altro la necessità di garantire la salute pubblica limitando al massimo il fenomeno della ludopatia. Si tratta, pertanto, dell’esigenza di contemperare due beni entrambi di rilievo costituzionale disciplinando il fenomeno in modo da non mortificare nessuno dei due principi e dei beni tutelati sottostanti”.

La Redazione

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