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Palermo, confermata l’interdittiva antimafia per l’ippodromo

Rimane chiuso l’ippodromo di Palermo per infiltrazione mafiosa (http://cifonenews.comma3.com/palermo-le-mani-della-mafia-sullippodromo-nove-arresti/). A deciderlo i giudici della prima sezione del Tar Palermo presieduta da Calogero Ferlisi che hanno respinto il ricorso presentato dall’Ires con il quale si chiedeva l’annullamento dell’interdittiva antimafia per l’ippodromo emessa dal prefetto Antonella De Miro due anni fa.  Nel corso dell’operazione ‘Talea’ dei carabinieri furono arrestate 25 persone: era emerso l’interesse di cosa nostra nella gestione delle corse. Secondo le indagini degli inquirenti le gare sarebbero state pilotate così come le scommesse: tutto questo consentiva all’organizzazione mafiosa di reperire liquidità economica. Il controllo dell’ippodromo avveniva attraverso un referente che si impegnava a versare, mensilmente, una somma di denaro destinata alla cassa della famiglia mafiosa di Resuttana. Da qui l’interdittiva antimafia del prefetto confermata anche dai giudici del Tar secondo i quali, il provvedimento “offre una ricostruzione storica volta a delineare il risalente e costante interesse dell’associazione mafiosa rispetto all’ippodromo di Palermo, su cui si sono concentrati gli interessi delle famiglie dei mandamenti di San Lorenzo e Tommaso Natale” così come riporta la stampa locale (https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/09/24/mafia-lippodromo-di-palermo-resta-chiuso-il-tar-respinge-il-ricorso-a65cdade-f3fc-44c2-9ed9-25c9031b9878/).

Secondo il Collegio infatti l’interdettiva antimafia risulta supportata da una serie di elementi. Come si legge nella sentenza, il Gip ha messo in risalto che all’interno della struttura veniva esercitato “un controllo diffuso della famiglia mafiosa  sulle attività gestionali, economiche ed organizzative della struttura, sulle scuderie, sottoposte al giogo estorsivo, sulle corse sistematicamente truccate e sulle relative scommesse, che consentivano all’organizzazione mafiosa di reperire ingente liquidità economica”.  I giudici inoltre ricordano che “con provvedimenti dell’amministrazione competente, erano state sospese alcune gare ippiche per la sussistenza tentativi di alterazione del relativo risultato; la sussistenza quindi di un risalente interesse speculativo illecito di ‘Cosa nostra’ sull’ippodromo, come confermato dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia tra cui (OMISSIS) esponente di spicco dei corleonesi e condannato all’ergastolo, e successivamente altri, tra cui (OMISSIS) destinatario di misura di prevenzione personale di Pubblica sicurezza e patrimoniale per mafia, che ricevevano mensilmente dalle attività svolgentesi all’interno dello stesso ippodromo somme di danaro per la cassa delle famiglie malavitose; la possibilità di accesso alla struttura, per incontri e riunioni con fantini e altre persone a vario titolo legate all’ippodromo, di soggetti organici o collegati a cosa nostra; […] la concessione dell’uso delle strutture, con particolare riferimento all’attiguo ristorante a soggetti controindicati, privi di qualsiasi autorizzazione di legge, e senza alcun avallo o consenso da parte dell’Amministrazione comunale (come invece imposto dalla convenzione): segnatamente il provvedimento evidenzia l’illegittima gestione del ristorante da parte di (OMISSIS), quest’ultimo condannato per mafia e soggetto ritenuto organico alla famiglia mafiosa (OMISSIS- OMISSIS), nonché destinatario della misura di prevenzione patrimoniale per analoga attività di ristorazione oggetto di sequestro (del 27/01/16) ai sensi della normativa antimafia”.  Diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, conclude la sentenza, “detti elementi, valutati in modo unitario e non atomistico, acquistano specifica valenza nella loro commistione gli uni con gli altri, e definiscono in modo plausibile e non arbitrario un quadro attendibile, secondo la logica del ‘più probabile che non’, sulla sussistenza di un pericolo di condizionamento dell’impresa rispetto alla criminalità organizzata”.

La Redazione

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