Sospesi sull’intero territorio nazionale i versamenti di Iva e ritenute in scadenza il 16 novembre. E’ quanto previsto nell’articolo 7 del Ristori bis in cui si interviene su tre differenti fronti. Il primo sarà su base nazionale e riguarderà tutti i soggetti che esercitano le attività economiche interessate dalla chiusura totale stabilita dal dpcm del 3 novembre 2020. Si tratta dei parchi tematici e di divertimento, sale mostre, palestre, piscine, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, cinema, teatri discoteche, sale da ballo.
Il secondo fronte invece è riservato alle imprese che esercitano le attività dei servizi di ristorazione. In questo caso lo stop dei versamenti è concesso unicamente ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Stiamo parlando delle cosiddette regioni arancioni (attualmente Puglia e Sicilia e con l’ordinanza di ieri del ministro della salute, Roberto Speranza, anche Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, e Umbria) e rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 2020.
Il terzo intervento sospensivo di Iva e ritenute è invece fissato unicamente per i residenti delle regioni rosse ovvero quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (ai sensi dell’articolo 3 del dpcm del 3 novembre).
Lo stop sarà concesso a tutte le attività chiuse per effetto del dpcm individuate nell’allegato 2 al decreto in commento (le attività di commercio al dettaglio ritenute non indispensabili) ed ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
Come specificato all’articolo 1 del decreto la sospensione riguarderà unicamente i versamenti i cui termini scadono nel mese di novembre 2020. Per quanto riguarda la modalità di restituzione delle imposte congelate, clona le precedenti disposizioni. I versamenti sospesi infatti, come indicato al terzo comma del decreto, potranno essere effettuati senza l’applicazione di sanzioni od interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (la prima sempre con scadenza 16/3).
La Redazione