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Tar Lazio accoglie ricorso sala Bingo e annulla limiti orari comune di Anzio.

“Dopo aver siglato l’Intesa, il Governo non l’ha trasposta in un decreto come avrebbe dovuto con la conseguenza che l’Intesa, che con tale strumento normativo avrebbe dovuto essere recepita, non ha acquisito efficacia vincolante”. E’ quanto ha fatto sapere la Seconda Sezione Bis del Tar Lazio riferendosi all’Intesa sul riordino dei giochi, firmata da Governo e Regioni nel settembre 2017. Secondo il collegio “essa non è vincolante, ma è quantomeno un parametro per gli Enti Locali, questi quindi per discostarsene devono rispettare una serie di paletti”. Per questo motivo il Tar ha annullato i limiti orari per le slot adottati dal comune di Anzio, accogliendo il ricorso di una sala Bingo. Il Comune aveva imposto di spegnere le macchine per 13 ore al giorno, un limite ben superiore alle 6 previste dall’Intesa. In sostanza, per il Tar Lazio, l’Intesa in Conferenza Unificata, anche se non ha “valore cogente, per non essere stata ancora recepita, assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia”. Per il Collegio, il Comune avrebbe quindi potuto discostarsene, ma solo a determinate condizioni. Per adottare uno stop maggiore a quello previsto, avrebbe infatti dovuto indicare “particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione”. Nell’istruttoria invece non è stata condotta nessuna “specifica analisi riferita alla realtà concreta che caratterizza il contesto comunale (…) o comunque la stessa non emerge dalla parte motivazionale”. Inoltre, per il Tar, l’Intesa “riconosce uno spazio di autonomia alle Amministrazioni locali solo con riferimento alla distribuzione, nel corso della giornata, del limite massimo di interruzione, ivi stabilito in sei ore”. Ma i Comuni, per imporre queste sei ore di stop, devono comunque raggiungere una “intesa con l’articolazione statale competente”, ovvero con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “L’avere, quindi, l’Amministrazione omesso l’interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si risolve nella mancata acquisizione in sede procedimentale degli interessi statali”.

La Redazione

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