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Dl Ucraina: integrazione salariale per i lavoratori di sale giochi e bingo

Non solo caro benzina ma anche integrazione salariale per i lavoratori di sale giochi e bingo. E’ quanto contenuto nel decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e quindi in vigore da oggi, 22 marzo.

Come riporta GiocoNews “Nel testo, che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, oltre agli attesi interventi del Governo per il contenimento dei prezzi dei carburanti, all’articolo 11 figurano anche delle disposizioni in materia di integrazione salariale che vedono fra i beneficiari anche sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3), sale bingo (93.29.9), parchi divertimenti e parchi tematici (93.21). Alle aziende di tali settori che hanno esaurito la disponibilità dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e si trovano ancora in difficoltà viene data la possibilità di chiedere l’erogazione di un assegno di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022”.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo “Disposizioni in materia di integrazione salariale”.“1. All’articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:’11-quinquies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.11-sexies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.11-septies. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all’anno 2022, qualora all’esito dell’attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l’Inps, previa comunicazione al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022′.2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l’anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l’anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede: a) quanto a 224,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a 3,4 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; c) quanto a 1,3 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2; d) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; e) quanto a 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 38”.

La Redazione

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