A Rimini il Consiglio di Stato ha accolto l’ appello di due sale giochi contro la decisione del Tar dell’Emilia Romagna di confermare vari atti assunti sia dal Comune che dal Questore della Provincia di Rimini volti, rispettivamente, a inibire l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito e a revocare la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. in seguito all’entrata in vigore del distanziometro dai luoghi considerati sensibili. Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha deciso di approfondire la questione nel merito e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata.
“Sotto il profilo del fumus, le censure dedotte da parte appellante meritano approfondimento nella sede di merito. Considerato, sotto il profilo della sussistenza del periculum e nella prospettiva del bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che il pregiudizio lamentato da parte appellante può essere adeguatamente tutelato conservando la res aduc integra fino alla definizione del giudizio, attesa la natura espulsiva dei provvedimenti impugnati in prime cure e la conseguente impossibilità per la società appellante di continuare ad operare nelle more”.
La Redazione