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Green pass rafforzato per accedere a sale giochi, scommesse e Bingo

E’ ufficialmente entrato in vigore da ieri, 10 gennaio 2022, su tutto il territorio nazionale, l’obbligo di “Super Green Pass” per l’accesso a sale giochi (anche con soli apparecchi senza vincita in denaro), sale scommesse, sale bingo e apparecchi installati nei locali generalisti. Dunque possono accedere solo soggetti vaccinati e guariti da Covid. Non può più accedere chi sia in possesso di green pass base, quindi è esclusa la possibilità del solo tampone.

I bambini di età inferiore ai 12 anni (qualora sia comunque possibile in base alla normativa sull’accesso dei minori alle sale) ed i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale in possesso di idonea certificazione medica possono accedere comunque ai locali. Per l’accesso al locale è sufficiente la mascherina di tipo chirurgico.

Paradossale invece la scelta di permettere al personale dipendente di essere in possesso di Green pass “base” (ammessi i tamponi).

I controlli possono  essere effettuati sia dal titolare che da soggetto delegato. Occorre scaricare l’aggiornamento dell’app verifica-19 da Play store. Dopo aver controllato il possesso del Green Pass si consiglia di controllare comunque i documenti della persona che richiede l’accesso al locale al fine di evitare accessi di persone non aventi i requisiti. Non è previsto l’obbligo di esposizione di cartellonistica.

Le sanzioni previste per il caso in cui venga riscontrata dagli organi competenti la presenza nel locale di persona priva di Super Green pass sono la  multa da 400 a 1.000 euro per l’esercente (e per la persona presente nel locale) e la chiusura dell’esercizio o dell’attività (dell’esercente) da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione nel caso in cui siano già state riscontrate due violazioni in due giorni diversi. E’possibile l’applicazione della misura provvisoria della sospensione dell’attività da 1 a 5 giorni anche dopo la prima violazione, in questo caso il periodo di sospensione viene scomputato dal periodo di chiusura di cui sopra. E’ da ritenere che nel caso in cui un soggetto acceda dopo aver esibito documenti falsi la responsabilità non possa comunque essere addebitata all’esercente.

La Redazione

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