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Tar Piemonte: “Limitare gli orari di slot e vlt misura idonea per contrastare la ludopatia”

Nuova sentenza favorevole di un tribunale amministrativo regionale alle misure adottate dai Comuni per contrastare il gioco d’azzardo patologico.
Il Tar Piemonte ha infatti respinto il ricorso di un esercente di Leini (Torino) che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del proprio Comune con la quale limita l’orario di apertura dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni (compresi i festivi) delle sale pubbliche da gioco nonché l’esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro iinstallazione. Chi viola tale ordinanza riceve una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per di ogni apparecchio lasciato acceso oltre i limiti orari.
Per il collegio giudicante “l’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.
La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di quelli di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto”.
“Quanto alla eccepita disparità di trattamento – continua la sentenza – tra le slot machines e altre forme di gioco, va osservato che l’ordinanza sindacale impugnata, nel sottoporre a limitazioni temporali l’utilizzo delle sole slot machines(AWP) e videolottery (VLT), e non altre tipologie di giochi, non ha fatto altro che dare puntuale applicazione alla legge regionale piemontese n. 9/2016, il cui art. 6 ha previsto l’introduzione da parte dei comuni di limitazioni temporali con specifico riferimento all’esercizio del gioco “tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS”; sicché censure di disparità di trattamento potrebbero essere formulate, tutt’al più, sotto forma di eccezioni di incostituzionalità della citata legge regionale – in diparte ogni considerazione sulla loro fondatezza – ma certamente non hanno alcun fondamento giuridico se formulate, come nel caso di specie, nei confronti del solo provvedimento sindacale applicativo della legge regionale.
In ogni caso, il principio di uguaglianza impone discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite generale di proporzionalità e ragionevolezza. In relazione alla disciplina dei giochi leciti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di affermare la più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi cui si riferisce il provvedimento impugnato, evidenziando che gli apparecchi a ciò destinati, “per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo – più di altre – a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata” (TAR Trento, sez. I, 10 luglio 2013, n. 221; TAR Milano, sez. I, 13 marzo 2015, n. 706 e 8 luglio 2015, n. 1570; TAR Venezia, sez. III, 27 settembre 2016, n. 1081)”.
Antonio Bargelloni

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