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Tar Puglia, le distanze minime valgono anche per i centri scommesse sanati

Il limite di 500 metri dai luoghi sensibili previsto dalla legge regionale pugliese per l’apertura di punti gioco vale anche per le agenzie collegate a operatori esteri che hanno aderito alla sanatoria: è quanto si legge in una sentenza del Tar Puglia, che ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un punto di Gallipoli a cui il Comune ha ordinato la chiusura immediata. L’attività, riferisce Agipronews, ha ottenuto la licenza di polizia dalla Questura solo nel 2015, in seguito alla regolarizzazione e dunque quando la norma regionale era già in vigore.
Il Tar, fa sapere ancora Agipronews, ha inoltre respinto i rilievi di carattere costituzionale – visto che la Consulta ha emesso una sentenza proprio in merito alla legge pugliese solo qualche mese fa – e quelli di contrasto con le norme comunitarie.
In Italia aumenta l’attenzione degli enti locali circa i rischi della presenza di sale da gioco nei pressi di “obiettivi sensibili”, ossia luoghi frequentati dai più giovani, al fine di prevenire patologie in forte espansione come la ludopatia.

Una delle regioni che si è mossa in tal senso è l’Emilia Romagna, che nei giorni scorsi ha dato seguito ad una legge del 2013 che disciplina in materia di “distanza di sicurezza” sull’installazione di apparecchiature per il gioco d’azzardo e sul’apertura di sale giochi.

I luoghi oggetto delle restrizioni sono principalmente le scuole, di ogni ordine e grado, le strutture per categorie protette, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, gli oratori e spazi per l’aggregazione giovanile, le strutture residenziali o semiresidenziali nel settore sanitario o sociosanitario. I singoli Comuni hanno inoltre facoltà di trovare altri luoghi da associare alle nuove limitazioni. Alla legge regionale si è adeguato di recente il Comune di Cesena emanando a sua volta una propria delibera.

Antonio Bargelloni

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