Il regolamento comunale di Venezia sulle sale da gioco, che prevede almeno 500 metri di distanza tra locali e luoghi sensibili, si applica anche nel caso del cambiamento di gestione di un’attività già avviata prima della sua entrata in vigore. È quanto si legge nel decreto del Tar Veneto che non ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società Mestrina Bet a cui il Comune aveva inviato una diffida all’esercizio dell’attività.
«Il Tribunale ha già avuto modo di chiarire – si legge nel decreto firmato dal presidente Claudio Rovis – che il regolamento edilizio comunale (che contiene la norma sulle distanze, ndr) richiamato nella diffida si applica a tutti i casi in cui vi sia, successivamente al momento dell’entrata in vigore della predetta norma, un cambiamento della situazione giuridica o fattuale preesistente e quindi anche nell’ipotesi in cui il medesimo locale venga a operare un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato come appunto si è verificato nel caso di specie».
Il ricorso, dunque, «non appare supportato da apprezzabili elementi di fondatezza». La camera di consiglio sul caso è stata fissata il 12 settembre.
Fonte: Agipronews
A. Bargelloni