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Tar Campania: il sindaco può ritirare licenza ex 86 Tulps

I giudici del tribunale amministrativo della Campania respingono il ricorso intentato dal titolare di una società che distribuisce apparecchi da intrattenimento contro il Comune di Benevento che aveva disposto la sospensione della licenza per sei giorni. Per il Tar, il sindaco di un Comune, soggetto che ha il potere di rilasciare le licenze ex art 86 Tulps, deve anche avere il potere di revocarle o sospenderle, nel caso in cui il titolare commetta delle violazioni, anche nel caso in cui non si sia arrivati a una sentenza di condanna.

Nel caso specifico il Comune di Benevento aveva disposto la sospensione della licenza per 6 giorni, dopo che la Guardia di Finanza aveva riscontrato una serie di irregolarità. La società aveva provato a difendersi sostenendo che a adottare il provvedimento doveva essere la Questura, e non il sindaco: quest’ultimo infatti avrebbe esercitato un potere sanzionatorio senza che fosse stata emessa una sentenza definitiva di condanna. Ma, il giudice amministrativo ha così sentenziato: “E’ chiaro, quindi, che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 TULPS, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione, previsti per legge, nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi”

Secondo quanto riporta Jamma.it (https://www.jamma.tv/adi/tar-campania-legittima-la-sospensione-dellattivita-di-noleggio-slot-allimprenditore-se-riscontrate-infrazioni-amministrative-174027) il titolare della società è stato ritenuto colpevole “di una pluralità di infrazioni commesse nei due esercizi gestiti dalla società ricorrente, in particolare riguardo al mancato versamento all’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme dovute a titolo di prelievo fiscale imposto per l’installazione e la tenuta di ogni singolo apparecchio”.

La Redazione

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