Respinto il ricorso di una sala bingo di Messina contro le fasce orarie di accensione delle slot. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Sicilia, “Il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere è rispettoso del principio di proporzionalità. […] sotto altro profilo, va ricordato che la libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo essa svolgersi, per preciso precetto costituzionale in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Considerato infondato dunque il ricorso perchè “L’apertura consentita con l’ordinanza impugnata risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), in quanto realizza un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico perseguito, sintetizzabile nell’esigenza di ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”. Nella sentenza i giudici del Tar hanno ribadito che “al Sindaco deve essere riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco, nonché l’orario di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui gli stessi sono installati. Anche secondo il Parlamento europeo, il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute”.
La Redazione