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Tar Bolzano: “Legittima la Legge provinciale sulle distanze minime”

La distanza minima imposta per apparecchi e sale da gioco dai luoghi sensibili è «del tutto giustificata» quando lo scopo è «tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco». Lo scrive il Tar Bolzano nella sentenza che ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di una sala vlt di Bressanone.

La ricorrente si era rivolta ai giudici amministrativi dopo lo stop all’attività disposto dalla Provincia nel 2016, a causa del mancato rispetto delle distanze minime (300 metri) previste dalla legge provinciale. Il tribunale altoatesino ha ribadito che le disposizioni provinciali «non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato», poiché si occupano di tutela sociale e dei minori, «materie nelle quali la Provincia esercita potestà legislativa esclusiva».

La questione di legittimità costituzionale non può dunque essere sollevata, neanche per la presunta violazione dei principii di iniziativa economica e libera concorrenza: il fatto che un’attività sia consentita, scrivono i giudici, non comporta che possa essere svolta in qualsiasi luogo: «Limitazioni alla libera iniziativa economica sono sempre possibili, se poste a difesa di interessi di rango costituzionale». La Provincia ha dunque «introdotto del tutto legittimamente limitazioni spaziali».

Nell’udienza dello scorso novembre, la difesa della ricorrente aveva chiesto il rinvio della questione in attesa della perizia tecnica disposta dal Consiglio di Stato sugli effetti del distanziometro. Entro fine luglio, il consulente nominato da Palazzo Spada dovrà valutare il possibile “effetto espulsivo” delle distanze minime sulle attività di gioco in provincia di Bolzano. La richiesta di rinvio non era stata però accolta per «l’opposizione espressa dalla Provincia e dal Comune di Bressanone».

/Fonte: Agipronews

/Foto: Suedtirol.it

Antonio Bargelloni

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