Studi odontoiatrici ritenuti luoghi sensibili. E’ il Tar Puglia a deciderlo in un’ordinanza con cui respinge l’istanza cautelare proposta da una società per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui il Comune di Matino (Le) ha negato il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di sala giochi, per la vicinanza a un luogo ritenuto “sensibile” ai sensi della legge regionale della Puglia per il contrasto al Gap. Secondo i giudici amministrativi, “non coglie nel segno neppure la censura con cui si sostiene che la struttura sanitaria odontoiatrica de qua non sia destinata alla frequentazione di fasce ‘particolarmente sensibili della popolazione’, dato che il Comune, in sede di rilascio di autorizzazione ex art.110 Tulps, non possiede alcuna discrezionalità nell’individuare i ‘luoghi sensibili’, trattandosi di scelta effettuata a monte dal legislatore regionale, peraltro scevra da profili di illogicità e irrazionalità, apparendo la stessa dettata a salvaguardare ampie fasce di popolazione sotto un criterio non solo qualitativo (ossia fasce particolarmente deboli) ma anche quantitativo (ossia numero dei frequentanti)”. Dunque “Non sembra sussistere pertanto alcun dubbio in ordine alla necessaria qualificazione dello studio odontoiatrico come ‘struttura sanitaria’ e, quindi, luogo sensibile, ai sensi dell’art.7 comma 2 della L.R. Puglia n. 43/2013 e ss.mm., sia sotto l’aspetto formale (stante il possesso dell’autorizzazione sanitaria), sia sotto quello sostanziale (trattandosi di una società a responsabilità limitata con un evidente elemento organizzativo di notevole rilievo)”.
La Redazione