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Tar Puglia: associazione sportiva non è luogo sensibile.

La sede di un’associazione sportiva non è da ritenersi luogo sensibile. A deciderlo è il Tar Puglia, accogliendo il ricorso di una società contro il decreto con cui il questore di Lecce ha rigettato l’istanza di autorizzazione al trasferimento del punto di raccolta su rete fisica di scommesse di cui la stessa è titolare presso alcuni locali del capoluogo pugliese. Così recita la sentenza: “La disposizione regionale, quale norma di divieto, reca un elenco che deve ritenersi tassativo e, quindi, di stretta interpretazione. In questo senso depone il suo dato letterale, non comparendo in esso formule che denotino un intento puramente esemplificativo.
Deve, inoltre, osservarsi che nell’elenco figurano unicamente luoghi aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi lato sensu pubblici o di primario interesse pubblico (‘istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali’ etc.). Ciò porta ad escludere che la sua portata possa essere estesa alle associazioni private (peraltro, non riconosciute) ancorché svolgenti attività rivolte a fasce giovani di età. Siffatta applicazione analogica, anche in ragione della presenza diffusa e capillare di siffatte figure soggettive sul territorio, amplierebbe a dismisura ed in maniera assolutamente irragionevole il campo del divieto frustrando oltremodo la libertà di iniziativa economica ed esponendo la norma a dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 41 Costituzione. Una lettura restrittiva dell’ambito oggettivo di applicazione della citata previsione normativa meglio si sposa con la sua ratio, rappresentata dall’impedire, in un’ottica di prevenzione del fenomeno della ludopatia, la contiguità fisica tra i luoghi di raccolta di scommesse e quelli di libera ed incontrollata aggregazione di giovani o categorie protette. Viceversa, si deve ritenere che non ricadono nella portata della previsione quei luoghi che, pur essendo caratterizzati dallo svolgimento di attività implicanti la presenza di un numero anche elevato di giovani o appartenenti a categorie protette, siano ad accesso regolamentato.
Tale differenziazione si giustifica in ragione del fatto che le modalità di fruizione del luogo (libero ovvero regolamentato) incidono sulla misura del rischio che si intende prevenire, più elevato, in ragione della obiettiva maggiore difficoltà di esercitare una vigilanza sugli utenti, nel caso in cui sia consentito l’accesso indiscriminato allo stesso ad un numero indeterminato (ed indeterminabile) di persone.
Da quanto osservato consegue l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego nella parte in cui lo stesso ha ritenuto ostativa al rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps n. 773 del 1931 in favore della società la presenza, a distanza inferiore a quella di cinquecento metri ex art. 7 comma 2 della L. R. Puglia n. 43 del 2013 (nel testo vigente ratione temporis), della sede dell’associazione sportiva dilettantistica.
Come emerge ex actis (circostanza, peraltro, non specificatamente contestata da parte resistente), la predetta Associazione (non riconosciuta) gestisce, presso la sede indicata, una palestra privata (rectius centro di danza) in cui si svolgono attività sportive accessibili ai soli associati.
Ciò vale a ritenere, per le ragioni già esposte, che essa non possa costituire un sito sensibile ex art. 7 comma 2 della L. R. Puglia n. 43 del 2013 (nel testo vigente ratione temporis)”.

La Redazione

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