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Ufficializzata legge sulla ratifica convenzione di Magglingen. Essa: “Bene, ma rimangono ostacoli sulle scommesse illegali”

Ufficializzata sulla Gazzetta la legge sulla ratifica ed esecuzione della convenzione di Magglingen del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

L’anno scorso, il Consiglio d’Europa aveva chiesto all’ente internazionale per l’integrità delle scommesse (ESSA) di coordinare e fornire una relazione tematica sull’integrità delle scommesse sportive per conto del settore delle scommesse private regolamentate come parte dei preparativi per la ratifica della Convenzione. Tale documento espone il punto di vista del settore delle scommesse sulle principali sfide per l’adozione della Convenzione e la lotta contro le partite truccate, compresa la definizione assunta dalla Convenzione di scommesse sportive illegali, le restrizioni sui mercati delle scommesse e i pagamenti di integrità, tra gli altri.
Khalid Ali, segretario generale ESSA, impegnato nella stesura della Convenzione a nome del settore, ha dichiarato: “La Convenzione stabilisce una serie di misure pratiche per affrontare le partite truccate a livello internazionale ed è stata ampiamente supportata dall’ESSA e dal più ampio settore delle scommesse. La ratifica della Convenzione è quindi una mossa prevalentemente positiva. Tuttavia, rimangono ostacoli da superare. La definizione di scommesse sportive illegali, in particolare, continua a presentare sfide per l’accettazione universale del testo della Convenzione”.

Per quanto riguarda invece ciò che riporta la Gazzetta Ufficiale, il testo fa esplicito riferimento al settore delle scommesse, evidenziando, all’articolo 3, che “L’autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

L’articolo 5 è invece relativo ai “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” e prevede che dopo l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia inserito il seguente: “Art. 25-quaterdecies. – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

La Redazione

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