Con ordinanza immediatamente esecutiva, ripartono nel Molise le attività di sale giochi, bingo, slot e scommesse (http://cifonenews.comma3.com/conca-torna-a-chiedere-la-riapertura-delle-sale-scommesse/). Il provvedimento a firma del presidente della giunta regionale Donato Toma, si adegua alle nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 9 giugno.
Si legge nell’ordinanza: “1. Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020, come aggiornate con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 17 maggio 2020, sono sostituite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.
2. Le linee guida di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle attività economiche
e produttive che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si
svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate.
3. Dall’entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 di attuare e adeguarsi alle linee guida di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.
4. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente comma 3 i titolari delle attività di cui
all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31
del 17 maggio 2020 sono esonerati dall’obbligo di trasmissione di un nuovo documento di
valutazione.
5. Lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni di
cui al comma 3 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui
all’art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.
La Redazione