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Cassazione condanna bar a pagare Preu per black slot

La Cassazione, contrariamente a quanto aveva deciso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, ha confermato l’ avviso di accertamento per il pagamento del Preu di slot priva di nulla osta di esercizio e quindi scollegata dalla rete telematica. La Quinta Sezione Civile della Cassazione ha così accolto il ricorso intentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per recuperare dai titolari di un bar il prelievo unico incassato da una black slot. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva dato ragione inizialmente ai titolari del locale in cui la slot era istallata, dal momento che, in un accertamento effettuato nel 2010, gli ispettori dei Monopoli avevano accertato che la slot era priva di scheda, e quindi non funzionante. In sostanza per la Commissione Tributaria non era stata fornita una prova certa del fatto che la slot avesse mai incassato giocate.

Per i giudici di Cassazione però non ci sono dubbi: “Nel caso di specie, i militari hanno accertato, durante il primo accesso, che l’apparecchio che ha dato origine all’accertamento fosse ‘acceso e funzionante’. A fronte di una inequivoca affermazione di tale tenore, non sussistono margini per una diversa interpretazione, essendo sul punto il verbale assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., per cui la contestazione del relativo contenuto si sarebbe dovuta proporre con le forme della querela di falso, nella specie non disposta”. Inoltre i giudici hanno aggiunto che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 20 luglio 2004, n. 13449; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128). Tale principio è valido anche in tema di accertamenti tributari, ove si specifica che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che
abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a
lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle
parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel
giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24461)”. 

La Redazione


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