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Dossier Milleproroghe: “nessuna agevolazione per sale slot”

Promozione dell’economia locale sì ma non per le sale scommesse o con slot. E’ quanto specificato nella bozza provvisoria del Dossier del Servizio Studi al decreto Milleproroghe pubblicato alla Camera.

Nel testo infatti si legge: “L’articolo 30-ter del D.l. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i commi 1 e 2, sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Si specifica che le disposizioni non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. Il comma 3 – si legge nel Milleproroghe – esclude dall’agevolazione le seguenti attività: (…) sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery”.

La Redazione

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