Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso presentato contro il Comune e la Regione in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di cessazione dell’attività di sala gioco/sala scommesse di Parma in quanto troppo vicino ad un luogo sensibile rappresentato da un centro di riabilitazione.
“La misura in questa sede contestata, pare essere conforme alla disciplina normativa di settore, nonché attuativa, di atti pianificatori presupposti”. E’ quanto sentenziato dai giudici amministrativi respingendo il ricorso ai sensi della legge regionale sul Gap, nonché per l’accertamento “del diritto di parte ricorrente al congelamento del procedimento di chiusura dell’attività per il termine di dieci anni per consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, alla rimessione nei termini per presentare istanza di delocalizzazione e comunque per delocalizzare entro 1 anno dalla pubblicazione della decisione dirimente la presente controversia ovvero dalla data di conclusione del procedimento in esame, al risarcimento del danno per la mancata tempestiva delocalizzazione determinata dalla condotta dell’ente civico; risarcimento da quantificarsi in corso di causa in ragione del fatturato medio degli ultimi cinque anni ovvero in quello maggiore o minore che sarà determinato dal Tar”.
I giudici amministrativi, oltre a rimarcare che il provvedimento impugnato è stato “adottato sul presupposto del difetto del requisito della distanza della sede aziendale da luoghi sensibili”, sottolineano che la società ricorrente “non pare essersi avvalsa della riconosciuta possibilità di delocalizzare l’attività”.
La Redazione