Il Tribunale di Avellino ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Daniela Agnello e Carmela Auriemma concludendo che la norma considera vietato solo l’uso di dispositivi bloccati sul sito o sui siti di gioco. Escluso così l’illecito amministrativo contestato da ADM al centro Stanleybet sulle postazioni pc con libero accesso ad internet e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
Come riporta PressGiochi, a seguito di un controllo presso il centro, l’amministrazione aveva redatto un verbale di contestazione in materia di apparecchiature di gioco ritenendo nella specie violato l’art. 7 del d.l. 189/2012 laddove dispone che “È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line”.
Il Tribunale ha evidenziato che “la sola presenza nel locale dei due PC, infatti, non è sufficiente a ritenere integrato l’illecito contenuto nella norma ritenuta violata dalla Amministrazione procedente”.
Il Giudice ha rilevato – commenta lo studio legale Agnello – che “Una ormai pacifica lettura in senso restrittivo dell’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2021 non considera la mera presenza di postazioni pc con libero accesso ad internet elemento costitutivo dell’illecito a meno che non venga provata la loro esclusiva messa a disposizione al fine specifico del gioco online”.
La Redazione