Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso dei titolari di una sala di Gioia del Colle, in provincia di Bari, a cui il Comune aveva imposto la chiusura per il mancato rispetto del “distanziometro” previsto dal regolamento comunale (almeno 500 metri di distanza da luoghi come scuole e chiese), a sua volta basato sulla legge regionale per combattere la ludopatia.
La società ricorrente, infatti, era subentrata nella gestione della sala dopo l’entrata in vigore della normativa regionale; l’attività, dunque “ricade nello spazio di applicazione della legge, con conseguente operatività, nei riguardi della ricorrente, delle distanze dai siti sensibili”.
Anche la mancata individuazione dei luoghi sensibili da parte del Comune “non ha ricadute in termini di illegittimità” del provvedimento di chiusura, “in quanto il Comune può eventualmente ampliare, alla stregua del Regolamento di settore, il catalogo dei luoghi da sottoporre a particolare tutela”.
Il Collegio ribadisce infine che la Regione “ha esercitato correttamente la propria potestà legislativa in una materia come quella del contrasto alla ludopatia”.
A. Bargelloni