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Tar Emilia Romagna accoglie ricorso sala giochi contro il Comune di Piacenza.

Il Tar Emilia Romagna, accoglie il ricorso di una sala giochi-scommesse contro il Comune di Piacenza che ne aveva disposto la chiusura in attuazione della normativa regionale in materia di lotta alla ludopatia.

Come riporta Gioconews, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale nel 2018 è stato comunicato alla società titolare della sala che l’esercizio in esame si trovava a distanza inferiore a 500 metri da uno dei luoghi sensibili individuati dal Comune e quindi andava spostato in altro luogo o chiusa entro sei mesi dopo l’individuazione di altri luoghi sensibili oggetto di una determinazione del Comune mai comunicata alla ricorrente.

Tuttavia, per giudici amministrativi “dagli atti comunali impugnati non sarebbe possibile comprendere quali siano i ‘luoghi sensibili’ rispetto ai quali il locale in esame si troverebbe a distanza inferiore di 500 metri, né il criterio (del raggio o della distanza pedonale) ed i metodi concretamente utilizzati nel calcolo delle distanze”, così da non consentire alla società di prendere posizione sul punto.

Dalla perizia tecnica giurata prodotta dalla ricorrente, emergerebbe che l’esercizio da essa gestito “non si trova in ‘sotto-distanza’ rispetto a nessuno dei luoghi sensibili ‘mappati’ ed elencati con delibera di giunta comunale n. 435/2017, ma solo con riguardo alla Chiesa Evangelica Cristiana (collocata a 244 metri dall’esercizio), inserita nel predetto elenco con l’integrazione operata dalla determinazione n. 822 del 7 giugno 2018”.

Pertanto, concludono i giudici, “l’inserimento di tale chiesa tra i luoghi sensibili non può ritenersi ostativo alla continuazione dell’attività esercitata dalla ricorrente nella sala giochi in esame, benché posta a distanza di 244 metri dal predetto edificio. Peraltro, il Comune di Piacenza, chiamato a fornire chiarimenti in via istruttoria, anche sul punto, nulla ha replicato nella propria relazione circa tale specifico profilo, come infatti eccepito dalla ricorrente nella propria memoria di replica, né può valere a giustificazione della decisione adottata, l’eventuale temporaneità dell’esclusione prevista dalla Deliberazione n. 40 del 2017, non trovando essa conferma nell’atto e necessitando in ogni caso di una successiva rideterminazione comunale che specifichi le motivazioni di una diversa scelta al riguardo”.

La Redazione

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