La distanza tra sale e apparecchi da gioco dai luoghi sensibili può essere misurata in linea d’aria, seppure essa risulti minore rispetto all’effettivo percorso pedonale. Lo conferma il Tar Lombardia sul ricorso presentato da un operatore di Desio (Monza Brianza) contro il provvedimento del proprio Comune con il quale gli era stato imposto il divieto di installazione di slot e vlt.
Secondo la società ricorrente, il Comune avrebbe interpretato male le norme regionali che prevedono almeno 500 metri di distanza, usando appunto il criterio della linea d’aria invece dell’effettivo percorso pedonale. «La disposizione correla espressamente la misurazione della distanza ivi prevista al “raggio”, ciò che, inequivocabilmente, smentisce l’interpretazione propugnata dall’istante», si legge nella sentenza. Tale criterio di calcolo, concludono i giudici, estende «l’area di protezione dei soggetti esposti al rischio di ludopatia, rispetto alla mera distanza pedonale» e «risulta perciò ragionevole e coerente con le finalità perseguite dalla normativa dettata in materia».
Antonio Bargelloni