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Tribunale di Como condanna il Casinò di Campione a risarcire 12 mensilità a ex dipendenti

 Il Tribunale di Como ha dichiarato, accogliendo in parte il ricorso, “l’inefficacia dei licenziamenti per violazione della procedura di cui all’articolo 4 l. 223/1991″ di 46 ex dipendenti del Casinò Campione d’Italia, dichiarando conseguentemente “il rapporto di lavoro dei ricorrenti risolto alla data del licenziamento” e condannando “il Casinò di Campione Spa al pagamento dell’indennità risarcitoria di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, spettante a ciascuno dei ricorrenti, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo”.
Questa la decisione del giudice Giovanni Luca Ortore, in attesa del 20 dicembre, quando ci sarà una nuova udienza per discutere il ricorso presentato da un altro centinaio di dipendenti del Casinò licenziati al momento del fallimento nel 2018.

Il giudice, in sostanza, ha dichiarato risolti i contratti di lavoro degli ex dipendenti che, avevano impugnato i licenziamenti collettivi sostenendo che non fossero state rispettate le modalità previste dalla legge 223/1991, come l’omesso invio della comunicazione finale contenente l’elenco dei lavoratori licenziati e la specificazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta concordati. I ricorrenti contestavano anche “la mancanza dei requisiti sostanziali stabiliti dalla l. 223/1991, in quanto la comunicazione di avvio della procedura, effettuata dal fallimento ai sensi dell’art. 4 co 2 e 3 l. cit., era palesemente viziata, stante la sua incompletezza insanabile, tale da implicare l’irregolarità dell’intera procedura, in ordine all’esclusione dell’esercizio provvisorio, sul presupposto che la convenzione tra Comune e il Casinò di Campione prevedeva l’automatica decadenza della licenza in caso di fallimento”.

Nelle premesse all’ordinanza, il giudice sottolinea che “deve ritenersi infondata” la “censura dei ricorrenti sulla mancata indicazione di misure alternative al licenziamento”, avendo “i curatori illustrato ampiamente le ragioni per cui ritenevano necessario che la società – gravata di ingenti debiti e operativa in un settore commerciale del tutto particolare, che precludeva l’immediato subentro di un soggetto diverso – terminasse la propria attività, per evitare un incremento del dissesto, in quanto i futuri costi (certi) non sarebbero stati sostenibili”.
Il giudice evidenzia inoltre che è “pacifico che la comunicazione di chiusura della procedura, con l’elenco dei lavoratori licenziati, sia stata inviata dai curatori solo alla Provincia di Como e non anche alle organizzazioni sindacali.

Il fallimento ha ritenuto superflua la comunicazione di tale elenco alle organizzazioni sindacali. Infatti, avendo tale elenco lo scopo di consentire il tempestivo controllo delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – cioè in sostanza, di permettere al lavoratore di verificare perché proprio lui e non anche un altro, sia stato licenziato – poichè, cessata l’attività, erano stati licenziati tutti i dipendenti, non erano neppure previsti dei criteri per la loro selezione, di cui occorreva verificare la corretta applicazione. La tesi del fallimento non può ritenersi corretta”.
Come sottolinea Ortore, infatti, “lo stesso art. 24 co 2 l. 223/1991, che estende alle imprese che intendono cessare l’attività anche le disposizioni relative alle comunicazioni relative alla procedura di mobilità, fornisce un dato testuale insuperabile, per cui deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’invio della comunicazione finale, la cessazione dell’attività aziendale”. (https://www.gioconews.it/casino/sindacale/casino-campione-tribunale-como–inefficaci-46-licenziamenti-risarcimenti-per-12-mensilita-.aspx)

La Redazione

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