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Ddl Pillon sulla ludopatia, misure più stringenti su orari e distanze

È stato pubblicato integralmente nell’archivio del Senato della Repubblica il disegno di legge “Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico”. Il ddl, firmato dal senatore della Lega Simone Pillon, dà uno stretto giro di vite al settore, limitando tra l’altro ulteriormente gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con vincita in danaro e allungando le distanze minime previste dai luoghi sensibili, portate a 1000 metri.
Questo perché, secondo la premessa dello stesso Pillon, “nonostante i vari interventi legislativi in materia di protezione dei minori e di restrizioni in materia di pubblicità rivolta agli stessi, e nonostante la prevista riduzione, con la legge di Stabilità 2016, del complessivo numero di slot machine del 33% circa in totale (fino a raggiungere il livello massimo di 265.000), non sembrano ancora essere state prese idonee misure di contrasto al fenomeno della ludopatia che non deve intendersi soltanto come problema a livello personale, ma collettivo, proprio per il forte impatto che questa patologia può avere sull’intero sistema sociale”.
Nel dettaglio, l’articolo 2 del ddl  detta nuovi criteri per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo 18 giugno 1931, n. 773 (cosiddetti new slot) al fine di limitare l’eccessivo proliferare delle new slot in bar, ristoranti e in tutti quegli esercizi commerciali che non fanno del gioco la loro attività principale. In particolare, è vietata l’installazione delle new slot in quegli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore ai 20 metri quadrati. L’installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri – e che operano in forza della sentenza ‘Costa Cifone’ emessa il 16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia europea – e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l’installazione delle videolottery (Vlt) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico.
Viene, inoltre, ridisegnato il sistema del contingentamento ossia il numero massimo di congegni che è consentito installare in rapporto alla superficie dei locali destinata alla vendita o all’attività economica e sociale nei bar, nei ristoranti e negli alberghi riducendo il numero massimo di apparecchi installabili rispetto al numero oggi consentito. Sono infine dettate disposizioni sulla realizzazione negli esercizi commerciali dei locali destinati all’installazione delle new slot. Essi devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all’attività principale. In tali locali deve es­sere prevista un’apposita area destinata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo.
“L’orario di esercizio delle sale da gioco, salvo orari più restrittivi approvati dalle regioni, è fissato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni fe­stivi. Gli orari di funzionamento degli appa­recchi idonei per il gioco lecito, di cui al­l’articolo 110, comma 6, del Tulps, collo­cati in altre tipologie di esercizi, autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del medesimo Tulps, è fissato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di non funziona­mento, devono essere spenti tramite l’appo­sito interruttore elettrico di ogni singolo ap­parecchio. 2. Qualsiasi locale in cui viene svolta l’at­tività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno 1.000 metri da: a) istituti scolatici e universitari; b) impianti sportivi e centri parroc­chiali; c) giardini e parchi pubblici; d) ospedali; e) centri per gli anziani. 3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi, il titolare della relativa autoriz­zazione di esercizio è tenuto all’esposizione: a) di apposite targhe, in luogo ben vi­sibile al pubblico, con formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e di un ap­posito cartello con formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro; b) del cartello indicante l’orario di apertura delle sale da gioco e di funziona­mento degli apparecchi. 4. Al fine della tutela della salute, per evi­tare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, il locale in cui è svolta l’attività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno 100 metri da sportelli bancari, postali o banco­mat, da agenzie di prestito e di prestito su pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o altri oggetti preziosi. 5. La distanza tra i locali in cui è svolta l’attività di sala pubblica da gioco e i luoghi di cui ai precedenti commi è calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, se­guendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del decreto legi­slativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al centro della porta di ingresso dei luoghi di cui ai commi precedenti. 6. L’esercizio delle attività di cui alla pre­sente legge è vietata negli immobili di pro­prietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legi­ slativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Quanto all’impiego del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, il ddl prevede che un importo pari al 30 percento delle entrate derivanti sia “devoluta ai Comuni per il finanziamento delle attività civico-amministrative di competenza. 2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi della raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte a essi spettante. Art. 5. (Divieto d’utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco) 1. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, mediante carte di debito. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto. Art. 6. (Contrasto al gioco illegale ed irregolare) 1. Sono vietati l’apertura e l’esercizio di attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di Ctd con operatori esteri privi di concessione governativa. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella preva­lente. 2. È vietato installare apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, presso i circoli privati. 3. L’esercizio dell’attività da parte di sog­getti che effettuano la trasmissione di dati verso operatori di scommesse esteri in pos­sesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta”.
A. Bargelloni

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