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Tar Lombardia respinge ricorso gestore confermando validità distanziometro

Il Tar della Lombardia respinge il ricorso del gestore di una sala scommesse e conferma la validità del distanziometro prevista dalla legge regionale 21 ottobre 2013. Al ricorrente era stata negata “l’autorizzazione di cui all’art. 88 del r.d. n. 773/1931 (TULPS) per l’esercizio della raccolta di giocate tramite installazione di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, dalla Questura di Pavia per violazione del distanziometro, deducendo che fosse illegittimo”. Nello specifico l’esercizio sarebbe a 200 metri da due istituti scolastici considerati luoghi sensibili.

I giudici amministrativi della Lombardia, respingendo l’istanza di ricorso, spiegano: “Il ricorrente ha presentato la propria istanza di autorizzazione in data 23.10.2013, ma l’art. 5, comma, comma 1, della l.r. n. 8/2013 e la deliberazione della Giunta regionale n. X/1274 (unitamente all’Allegato A alla stessa, intitolato “Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8”) vietano la collocazione di esercizi adibiti al gioco d’azzardo a distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi ricettivi e altri luoghi c.d. sensibili, specificando che le relative determinazioni si applichino “a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione G.R. in questione; l’istanza, pertanto, non poteva essere accolta, in quanto relativa a locali situati a distanza inferiore a 500 metri da alcuni luoghi sensibili (in particolare, come evidenziato dalla difesa erariale, a circa 200 metri da due istituti scolastici”.

La Redazione

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