La Seconda sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tentato da una sala da gioco contro distanziometro e fasce orarie adottati dal Comune di Marostica, in provincia di Vicenza. La sentenza è chiara: il diritto di iniziativa economica “non è stato irragionevolmente limitato”, e manca una prova convincente che vi sarebbe un “nesso di diretta causalità tra la contestata riduzione dell’orario e la diminuzione, fino al limite della non convenienza economica, dell’attività di gioco gestita”. Secondo il giudice, inoltre, il Comune dettando delle norme sui giochi non ha esercitato un potere riservato agli organi centrali. “La disciplina degli orari delle sale da gioco è, infatti, volta a tutelare in via primaria la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme. Pertanto, il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela della concorrenza, atteso che la competenza del sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive attribuzioni operano su piani diversi”. Respinte anche le censure sull’istruttoria e sull’illogicità dei limiti orari.
La Redazione